Biomasse

La definizione di biomasse nella normativa italiana appare abbastanza confusa. Le diverse fonti legislative ed istituzionali la definiscono in maniera diversa e, spesso, contraddittoria.

Di seguito si riporta un'analisi dei principali documenti disponibili nei quali compare una definizione di biomassa.

1) secondo il D. Lgs. n.22, 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi):

Per il Decreto Ronchi tutte le sostanze residui di lavorazione, anche se di origine vegetale e non trattate, rientrano nella categoria di rifiuto.

art. 6

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Nell'allegato A, tra le varie categorie di rifiuti, troviamo:

  • Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
  • Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, processi di distillazione, ecc.)
  • Q16 Qualunque altra sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate
art. 7, comma 3

Vengono definiti rifiuti speciali :

  • a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali
  • ...
  • c) i rifiuti da lavorazioni industriali

Il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) nella sua classificazione prevede le seguenti categorie di rifiuto:

02 00 00

Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura

02 01 00

Rifiuti delle produzioni primarie

02 01 02

Scarti animali

02 01 03

Scarti vegetali

02 01 05

Rifiuti agrochimici

02 01 07

Rifiuti derivanti dalla silvicoltura

03 00 00

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili

2) secondo la Legge n.10, 9 gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (G.U. n.13 del 6 gennaio 1991)::

Tra le fonti rinnovabili definite all'art.3, comma 3, è annoverata anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.

3) secondo il D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 (Decreto Bersani) “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (G.U. n.75 del 31 marzo 1999):

Il Decreto Bersani definisce, fra le fonti rinnovabili, la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali e rifiuti organici ed inorganici (art.2, comma 15).

4) secondo il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.401, 11 settembre 1999, "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo" (pubblicato sulla G.U. del 5 novembre 1999):

Il 5 novembre 1999 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto n. 401/99 recante Norme per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo.

Il regolamento, all'art.1, comma 3, definisce biomasse:

  • la legna da ardere
  • altri prodotti e residui lignocellulosici puri
  • sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agro-industriale
  • colture agricole e forestali dedicate
  • liquami e reflui zootecnici ed acquicoli.

5) secondo la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

La Direttiva, all'art.2, comma 1, definisce biomasse: scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare nonchè cascami di legno non trattati e cascami di sughero.

6) Decisione della Commissione 2001/C 37/03, “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente” (GUCE C 37 del 3.2.2001)

Tra le definizioni di fonti di energia rinnovabili vengono menzionate anche le biomasse (paragrafo B.6):

“... e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell’agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’industria alimentare, nonchè cascami di legno e di sughero non trattati)”

7) Posizione Comune (CE) n.18/2001 definita dal Consiglio il 23 marzo 2001 in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

All’articolo 2, lettera b), le biomasse vengono così definite:

“la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”.

La definizione di biomasse risulta qui più ampia perchè anche i rifiuti possono essere utilizzati come fonti energetiche purchè gli Stati membri rispettino la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti (considerando 8).

8) L’aricolo 3, comma 1, punto n) afferma che negli impianti di combustione per uso industriale è consentito l'uso, come combustibile, delle biomasse come individuate nell'Allegato III del decreto stesso.

Allegato III Col termine biomasse vengono individuate le seguenti tipologie di sostanze:

  • a) materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate
  • b) materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate
  • c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;
  • d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli non contaminati da inquinanti, aventi le caratteristiche previste  per la commercializzazione e l'impiego;
  • e) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, avente le caratteristiche previste per la commercializzazione e l'impiego.

L'Allegato specifica anche che la conversione energetica di tali biomasse può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione.

 

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