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2) secondo la Legge n.10, 9 gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (G.U. n.13 del 6 gennaio 1991)::Tra le fonti rinnovabili definite all'art.3, comma 3, è annoverata anche la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. 3) secondo il D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 (Decreto Bersani) “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (G.U. n.75 del 31 marzo 1999):Il Decreto Bersani definisce, fra le fonti rinnovabili, la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali e rifiuti organici ed inorganici (art.2, comma 15). 4) secondo il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.401, 11 settembre 1999, "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo" (pubblicato sulla G.U. del 5 novembre 1999):Il 5 novembre 1999 è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto n. 401/99 recante Norme per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo. Il regolamento, all'art.1, comma 3, definisce biomasse:
5) secondo la Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricitàLa Direttiva, all'art.2, comma 1, definisce biomasse: scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare nonchè cascami di legno non trattati e cascami di sughero. 6) Decisione della Commissione 2001/C 37/03, “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente” (GUCE C 37 del 3.2.2001)Tra le definizioni di fonti di energia rinnovabili vengono menzionate anche le biomasse (paragrafo B.6): “... e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell’agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’industria alimentare, nonchè cascami di legno e di sughero non trattati)” | |||||||
7) Posizione Comune (CE) n.18/2001 definita dal Consiglio il 23 marzo 2001 in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricitàAll’articolo 2, lettera b), le biomasse vengono così definite: “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani”. La definizione di biomasse risulta qui più ampia perchè anche i rifiuti possono essere utilizzati come fonti energetiche purchè gli Stati membri rispettino la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti (considerando 8). | |||||||
8) L’aricolo 3, comma 1, punto n) afferma che negli impianti di combustione per uso industriale è consentito l'uso, come combustibile, delle biomasse come individuate nell'Allegato III del decreto stesso. | |||||||