Le Fonti Energetiche
Rinnovabili

1) secondo la Legge n.10 del 9 gennaio 1991, “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (G.U. n.13 del 6 gennaio 1991):

fonti rinnovabili
(art.1, comma 3)
  • il sole
  • il vento
  • l’energia idraulica
  • le risorse geotermiche
  • le maree e il moto ondoso
  • la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali
fonti assimilabili alle rinnovabili
  • cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica o meccanica e calore)
  • calore recuperabile nei fumi di scarico, da impianti termici ed elettrici e da processi industriali altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti
  • risparmi di energia nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici (interventi sia sull'involucro edilizio che sugli impianti)

Nel caso della cogenerazione, affinchè un impianto si possa considerare assimilabile a fonte rinnovabile deve rispettare la condizione tecnica stabilita dal provvedimento CIP n.6 del 29 aprile 1992 (pubblicato sulla GU n.109 del 12 maggio 1992 e successivamente aggiornato dal DM 4 agosto 1994):

Condizione tecnica generale per assimilabilità a fonte rinnovabile:

dove Ien è l'INDICE ENERGETICO, così definito:

in cui

dove

    Ec = energia immessa annualmente nell'impianto attraverso il combustibile

    Ee = energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari

    Et = energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto

2) secondo il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle Fonti Rinnovabili (ENEA, MICA, MURST novembre 1998), approvato dalla delibera CIPE n. 126 del 6 agosto 1999

Nel Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, predisposto sulla base del Libro Verde elaborato dall'ENEA, si fa riferimento alle fonti così come definite dal Libro Verde stesso. In quest'ultimo documento sono state definite le fonti rinnovabili, limitando poi la trattazione a quelle per le quali esiste, nel nostro paese, un potenziale interessante.

Viene riconosciuta la rilevanza strategica delle fonti rinnovabili e, per sostenerne la diffusione, il Governo fissa l’obiettivo del raddoppio al 2010 del loro contributo nel bilancio energetico nazionale. Vengono inoltre indicate delle norme specifiche per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

fonti rinnovabili
  • solare
  • eolica
  • energia idroelettrica
  • geotermia
  • biomasse, biogas e biocombustibili
  • rifiuti

3) secondo il D.Lgs. 16 marzo 1999, n.79 (Decreto Bersani) “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (G.U. n.75 del 31 marzo 1999):

Il D.Lgs. 79/99 reca una definizione di fonti energetiche rinnovabili coerente con quella del Libro Bianco:

fonti rinnovabili
(art. 2, comma 15)
  • il sole
  • il vento
  • le risorse idriche
  • le risorse geotermiche
  • le maree e il moto ondoso
  • la trasformazione in energia elettrica di prodotti vegetali o dei rifiuti organici ed inorganici
(art. 11)
  • a partire dal 1° gennaio 2002, tutti i soggetti che nell’anno precedente hanno prodotto (o importato) più di 100 GWh (al netto di cogenerazione, autoconsumo e esportazioni) dovranno immettere in rete una quantità di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili pari ad almeno il 2% della suddetta energia eccedente i 100 GWh 
  • il GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) assicura la precedenza nel dispacciamento all’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili
  • con delibera CIPE vengono determinati per ciascuna fonte rinnovabile gli obiettivi pluriennali e viene effettuata la ripartizione tra le Regioni e Province Autonome delle risorse da destinare all’incentivazione
  • le Regioni e le Province Autonome provvedono, tramite procedure di gara, all’incentivazione delle fonti rinnovabili

Spariscono le "assimilate", la cogenerazione non è più considerata una fonte rinnovabile. L'Autorità, con un proprio provvedimento ha definito cosa si intende per "cogenerazione".

4) secondo il DM. Politiche Agricole 11 settembre 1999, n.401 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo" (pubblicato sulla G.U. del 5 novembre 1999)

Le aziende agricole che intendano utilizzare le proprie produzioni a fini energetici possono richiedere contributi in conto capitale o conto interessi per la realizzazione di impianti di autoproduzione o il recupero di energia elettrica, termica, meccanica e la produzione e l'utilizzazione di biomassa. Le istruttorie dei progetti per la richiesta di finanziamento saranno svolte dalle Regioni.

fonti rinnovabili
(art. 1, commi 2 e 3)
  • il sole
  • il vento
  • l’energia idraulica
  • le risorse geotermiche
  • le maree e il moto ondoso
  • le biomasse

5) DM. Industria Commercio Artigianato 8 maggio 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 112, del 16 maggio 2000)

Con questo DM il MICA apporta delle modifiche ed integrazioni alla tipologia di soggetti che possono richiedere i contributi a fondo perduto e i mutui agevolati previsti per il sostegno allo sviluppo delle attività produttive. In particolare, vengono ammesse a godere degli incentivi le aziende che fanno uso di fonti rinnovabili o assimilate con potenza non superiore a 50 MW elettrici e con indice energetico non inferiore a 0,60.

fonti rinnovabili
(art.1, comma 2, lett. a)
  • il sole
  • il vento
  • l’energia idraulica
  • le risorse geotermiche
  • le maree e il moto ondoso
  • la trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali
fonti assimilabili alle rinnovabili
(art.1, comma 2, lett. b)
  • cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica o meccanica e calore)
  • calore di risulta
  • fumi di scarico
  • altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti
  • impianti che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi
  • impianti utilizzanti fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati

6) Decisione della Commissione 2001/C 37/03, “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente” (GUCE C 37 del 3.2.2001)

Tra le definzioni riportate al paragrafo B.6 si ritrova anche quella di fonti di energia rinnovabili:

“le fonti rinnovabili non fossili (energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, matemotrice, delle centrali idroelettriche di capacità inferiore a 10 MW e della biomassa nelle sue diverse forme (prodotti dell'agricoltura e della silvicoltura, scarti vegetali provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'industria alimentare, nonché cascami di legno e di sughero non trattati)”

7) Posizione Comune (CE) n.18/2001 definita dal Consiglio il 23 marzo 2001 in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

fonti energetiche rinnovabili
(art.2, lettera a)
  • eolica
  • solare
  • geotermica
  • del moto ondoso
  • maremotrice
  • idraulica
  • biomassa
  • gas di discarica
  • gas residuati dai processi di depurazione
  • biogas

La Posizione Comune prevede una definizione più ampia delle fonti energetiche rinnovabili  soprattutto per quanto riguarda la biomassa (dove amplia la scelta delle fonti energetiche rinnovabili che possono essere utilizzate dagli Stati membri, perchè prescrive esplicitamente al considerando 8 che, allorchè utilizzino i rifiuti come fonti energetiche, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di gestione dei rifiuti) e l’energia idraulica (che precedentemente era limitata agli impianti di capacità inferiore ai 10 MW.

8) Giugno 2001: Istituzione del marchio “100% energia verde”

Viene istituito in Italia, Europa, USA, Canada e Giappone un marchio che contraddistingue produttori ed utilizzatori che aderiscono ad un programma di sostegno volontario dell’energia verde. I produttori aderenti al programma si impegnano a produrre esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili. Le fonti devono avere delle caratteristiche di “sostenibilità ambientale” secondo restrittive norme ambientaliste, in accoglimento di direttive internazionali.

Nel disciplinare d’uso del marchio vengono definite le fonti di energia rinnovabili ammesse ai fini dell’autorizzazione d’uso del marchio stesso.

  1. eolica (in-shore e off-shore)
  2. fotovoltaica
  3. solare termica
  4. geotermica
  5. idroelettrica ad acqua fluente
  6. idroelettrica a bacino o serbatoio “sostenibile
  7. le maree
  8. il moto ondoso
  9. il biogas di qualunque natura
  10. le biomasse e i biocombustibili di origine agricola e forestale “sostenibili

Sono espressamente escluse le seguenti fonti:

  1. i combustibili fossili (torba, carbone, idrocarburi, gas metano di origine fossile)
  2. la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani
  3. l’energia nucleare

Sono considerate fonti neutre (non escluse)

  1. i pompaggi
  2. l’idroelettrica a bacino o serbatoio non “sostenibile
  3. le biomasse e i biocombustibili di origine agricola e forestale non“sostenibili

Per la definizione dei criteri di sostenibilità dell’idroelettrico a serbatoio o bacino e della biomassa, si fa riferimento ai requisiti che l’Unione Europea indicherà in seguito all’accoglimento delle raccomandazioni dei Gruppi di Lavoro internazionali promossi da associazioni ambientaliste. Nel frattempo, come norma transitoria, vengono considerate sostenibili:

  1. l’idroelettrico a bacino o serbatoio se di potenza efficiente non superioe a 50 MW
  2. le biomasse e i biocombustibili di origine agricola e forestale se di potenza installata non superioe a 30 MW

 

9) All’articolo 2, tra le varie definizioni, vengono anche elencate le fonti considerate rinnovabili.

fonti energetiche rinnovabili
(art. 2, lettera a)
  • eolica
  • solare
  • geotermica
  • del moto ondoso
  • maremotrice
  • idraulica
  • biomassa
  • gas di discarica
  • gas residuati dai processi di depurazione
  • biogas

10) Legge 1° marzo 2002, n.39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001" (GU n.54/L del 26 marzo 2002, S.O. alla GU n.72 del 26 marzo 2002)

Aricolo 43, comma 1, punto e) Nel conferire delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, si stabilisce di "includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile"...

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